Il diritto di chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all’art. 6, § 1, della Convenzione, ad una equa riparazione, ha natura indennitaria e non risarcitoria, e ad esso non è applicabile il termine di prescrizione breve previsto dall’art. 2947 c.c.
Il principio di diritto è stato enunciato dalla Corte di Cassazione, I sezione civile, con la sentenza n. 4524 del 24 febbraio 2010. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa corte – su legge nella pronuncia – il diritto ad un’equa riparazione in caso di mancato rispetto del termine ragionevole del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, ha carattere indennitario e non risarcitorio, non richiedendo l’accertamento di un illecito secondo la nozione contemplata dall’art. 2043 cod. civi., e non presupponendo la verifica dell’elemento soggettivo della colpa a carico di un agente. Esso è invece ancorato all’accertamento della violazione dell’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diiritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, cioè di un evento “ex se” lesivo del diritto della persona alla definizione del suo procedimento in una durata ragionevole, configurandosi l’obbligazione, avente ad oggetto l’equa riparazione, non già come obbligazione “ex delicto”, ma come obbligazione “ex lege”, riconducibile, in base all’art. 1173 cod. civ., ad ogni altro atto o fatto idoneo a costituire fonte di obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridico.
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