In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, è ammissibile una valutazione unitaria dei periodi di cognizione e di esecuzione solo ove la parte si sia attivata per procedere all’esecuzione prima dello spirare del termine semestrale di cui all’art. 4 della l. n. 89 del 2001. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza n. 9142 del 6 maggio 2016, Presidente R. Rordorf – Rel. B. Bianchini), risolvendo una questione di massima ritenuta di particolare importanza.
A seconda della condotta delle parti, il procedimento presupposto può essere considerato unitariamente o separabile in “fasi”: se la parte lascia decorrere un termine rilevante – che va commisurato in quello di sei mesi, previsto dall’art. 4 della legge n. 89 del 2001 – dal momento oltre il quale un procedimento diviene irrevocabile per il diritto interno, la stessa non può poi far valere la ingiustificata durata (anche) di quel procedimento; se invece detta parte si attiva prima dello spirare di quel termine, al fine di procedere all’esecuzione, allora non si forma la sopra indicata soluzione di continuità nel procedimento finalisticamente considerato come un unicum e dunque può procedersi alla valutazione unitaria dello stesso ai fini della delibazione della sua complessiva ingiustificata durata.
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