Con ordinanza interlocutoria n. 2476 del 21 febbraio 2012, la 2^ sezione civile della Corte di Cassazione (Presidente O. Schettino, Relatore E. Bucciante), ha rimesso alle Sezioni Unite la questione – su cui si è ravvisato un contrasto fra le sezioni semplici, ove la domanda sia stata proposta in via monitoria – se il ricorso proposto dall’avvocato per la liquidazione del suo onorario debba essere deciso dal tribunale in composizione collegiale, come dispone la lettera dell’art. 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794 e discende dalla natura camerale del procedimento, oppure dal giudice monocratico, atteso che la controversia non rientra fra i giudizi con riserva di collegialità, di cui all’art. 50-bis cod. proc. civ.
In vigore le modifiche al codice di procedura civile
In vigore da oggi le modifiche al codice di procedura civile introdotte dal Decreto Legge 22 dicembre 2011, n. 212 (convertito con Legge 17 febbraio 2012, n. 10, pubbl. G.U. n. 42 del 20 Febbraio 2012) recante “Disposizioni urgenti per l’efficienza della giustizia civile“.
Tra le novità, la facoltà per le parti di stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non superi € 1.100,00 e la previsione che, in tali cause, le spese, competenze ed onorari liquidati dal giudice non possono superare il valore della domanda.
Sul calcolo dei termini ex art. 183, 6° comma, c.p.c.
Ancora dubbi sul calcolo dei termini processuali stabiliti dall’art. 183, 6° comma, c.p.c. nella sua nuova formulazione introdotta dal D.L. 14 marzo 2005, n. 25, convertito con modificazioni in L. 14 maggio 2005, n. 80. Con ordinanza 21.2.2011 il Giudice Onorario del Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, dott. Alessandro Minucci, affronta la questione della decorrenza dei termini e, respingendo un’eccezione di decadenza dalla prova sollevata da una delle parti, afferma il principio secondo il quale “la scadenza domenicale del 1° termine” fa “slittare di un giorno la decorrenza del secondo termine”.
Di seguito il testo del provvedimento. [Leggi di più…]
La citazione e il codice fiscale dell’avvocato
Il Decreto Legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito, con modificazioni, nella Legge 22 febbraio 2010 n. 24, modificando l’art. 163 c.p.c., ha introdotto l’obbligo di indicare nell’atto di citazione il codice fiscale, oltre che dell’attore e del convenuto, anche “delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono”.
La modifica legislativa è stata da molti interpretata come introduttiva dell’obbligo per l’avvocato di indicare il proprio codice fiscale. Per giunta, a pena di nullità (ex art. 164 c.p.c. in relazione all’art. 163, 3° comma, n. 2). In realtà, per persone che rappresentano o assistono le parti in giudizio devono intendersi coloro che agiscono, in virtù di specifiche disposizioni normative, quali rappresentanti sostanziali della parte (si pensi al caso in cui quest’ultima sia soggetto incapace), e, non certo, i difensori.
Vero è che la stessa legge ha modificato anche l’art. 125 c.p.c., prevedendo espressamente l’indicazione del codice fiscale del difensore negli atti ivi elencati (citazione, ricorso, controricorso, precetto). Tuttavia, alcuna nullità è espressamente sancita in ipotesi di omissione.
Gioacchino Celotti
Aspettando la sentenza…
Dopo anni di udienze, finalmente, la mia causa sembrava avvicinarsi alla fine. Il 20 febbraio dello scorso anno c’è stata l’udienza di conclusione e, per come mi è stato spiegato, già prima dell’estate il Giudice avrebbe dovuto depositare la sentenza. E’ passato più di un anno ormai e ancora niente. E’ normale tutto questo ritardo? Non ci sono dei termini che il Giudice deve rispettare? N.R. (via e-mail)
Purtroppo i termini previsti dal codice di procedura civile non sono “perentori”. Rispettando gli stessi, in effetti, il Giudice avrebbe dovuto depositare la sentenza nei tempi che Le sono stati indicati. Ma nessuna conseguenza il codice ha previsto in ipotesi di inosservanza. E così, il caso che mi sottopone non è affatto isolato. Conseguenze ci sarebbero, ma sul solo piano disciplinare, per il Magistrato che effettui con ritardo il deposito. Ho usato non a caso il condizionale, giacché la sussistenza di un illecito può essere esclusa – secondo l’orientamento costante della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura – laddovi risulti provato che il ritardo – anche sistematico – nel deposito dei provvedimenti giurisdizionali non sia sintomatico di negligenza e mancanza di operosità, ma sia determinato da oggettive condizioni dello svolgimento del servizio (dunque, il singolo ritardo va valutato in relazione alla mole complessiva del lavoro espletato).
Distrazione delle spese, sufficiente la dichiarazione del difensore
Per disporre la distrazione delle spese di giudizio è sufficiente che il procuratore della parte vittoriosa dichiari di avere anticipato le spese di di non aver riscosso gli onorari, senza alcun margine di sindacato sulla rispondenza al vero di detta dichiarazione.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, III sezione civile, con la sentenza n. 21070/09 del 7 luglio – 1° ottobre 2009, la quale ha altresì ribadito, citando un precedente della stessa Corte (Cass., 25 febbraio 2002, n. 2736) che l’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese del difensore non è un errore materiale della sentenza emendabile con un provvedimento di rettificazione, ma un vizio della pronuncia per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 93 c.p.c., suscettibile d’impugnazione avanti al giudice di grado superiore.
Cita per danni Repubblica e Unità, Berlusconi rischia una condanna
Le azioni giudiziarie di recente promosse da Silvio Berlusconi nei confronti dei quotidiani La Repubblica e L’Unità (rectius, nei confronti del Gruppo Editoriale L’Espresso, del direttore responsabile del quotidiano La Repubblica Ezio Mauro e del giornalista Giampiero Martinotti, la prima, di Concita De Gregorio, in proprio e nella qualità di direttore responsabile del quotidiano L’Unità, e delle giornaliste Federica Fantozzi e Maria Novella Oppo, nonché della Nuova Iniziativa Editoriale S.p.A., la seconda, della medesima Concita De Gregorio, di Natalia Lombardo e Silvia Ballestra, nonché della Nuova Iniziativa Editoriale S.p.A., la terza), che ampio risalto hanno ricevuto sui principali media nazionali ed internazionali, ci offrono lo spunto per valutare un’ipotesi concreta di prima applicabilità della nuova disciplina sulla “responsabilità aggravata“, come risultante dalla modifica dell’art. 96 c.p.c. [Leggi di più…]
Giudizio di appello e nullità sentenza di primo grado: ammissibile il ricorso per cassazione
Con sentenza n. 29529 del 25 giugno 2009, depositata il 16 luglio 2009, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (Presidente T. Gemelli. Vitrone, Relatore A. Macchia), nel risolvere un contrasto giurisprudenziale, hanno affermato l’ammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza con la quale il giudice di appello abbia dichiarato la nullità di quella di primo grado, rinviando gli atti al tribunale per il nuovo giudizio, sempre che il ricorrente abbia un interesse concreto ed attuale.
In applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto il ricorso del Procuratore generale avverso la sentenza di annullamento della sentenza di condanna pronunciata in primo grado ed appellata dal solo imputato.
Riforma del processo civile, il nuovo filtro in cassazione
E’ di certo prematuro esprimere valutazioni in ordine alla efficacia delle misure introdotte con la recente mini-riforma del processo civile. Il tempo dirà, in particolare, quali effetti avrà prodotto il nuovo “filtro” per l’accesso al giudizio di cassazione, disciplinato dall’art. 360-bis c.p.c., che ora prevede due casi di “Inammissibilità del ricorso” (così la rubrica dell’articolo):
1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;
2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei princìpi regolatori del giusto processo.
La decisione sulla inammissibilità del ricorso è affidata ad apposita sezione, a comporre la quale sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni.
Eliminato l’onere di formulazione del quesito di diritto.