Posta certificata nelle procedure concorsuali, prime applicazioni

posta elettronica certificata

Tra le novità più rilevanti introdotte dal c.d. decreto sviluppo bis (D.L. n. 179/2012,  convertito nella Legge n. 221/2012), vi è quella riguardante le modalità di comunicazione degli atti nelle procedure concorsuali, e, in particolare, l’obbligo di presentare le domande di ammissione al passivo esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo di P.E.C. del curatore. La nuova disciplina si applica dal 19 dicembre 2012 a tutti i nuovi fallimenti nonché a quelli già pendenti a tale data nei quali il curatore non abbia ancora inviato ai creditori l’avviso di cui all’art. 92 l.f. [Read more...]

Accessione invertita, quando è esclusa

Corte di Cassazione

Alla luce della costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, nonché dell’art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, la realizzazione di un’opera pubblica su di un fondo oggetto di legittima occupazione in via di urgenza, non seguita dal perfezionamento della procedura espropriativa, costituisce un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell’acquisto, ed è, come tale, inidonea, da sé sola, a determinare il trasferimento della proprietà in favore della P.A.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile (Presidente F. Felicetti, Relatore A. Giusti) con la sentenza n. 705  depositata il 14 gennaio 2013.

Fallimento e società in liquidazione

fallimento

Quando la società è in liquidazione, ossia quando l’impresa non si propone di restare sul mercato, ma ha come unico suo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo attivo tra i soci, la valutazione del giudice, ai fini dell’accertamento delle condizioni richieste per l’applicazione dell’art. 5 legge fallimentare, non può essere rivolta a stimare, in una prospettiva di continuazione dell’attività sociale, l’attitudine dell’impresa a disporre economicamente della liquidità necessaria a far fronte ai costi determinati dallo svolgimento della gestione aziendale, ma deve essere diretta, invece, ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali.

Il principio è stato ribadito dal Tribunale di Napoli (sez. fallimentare), il quale ha rigettato il ricorso per la dichiarazione di fallimento proposto da ex dipendenti di una società in house, titolari di diritti di credito derivanti dal cessato rapporto di lavoro, sul presupposto dell’accertata esistenza in bilancio di “elementi attivi che, se liquidati in modo efficace, consentirebbero di assicurare l’integrale soddisfacimento dei creditori sociali”.

Il punto è stato ritenuta assorbente rispetto alla questione, sollevata in via principale dalla difesa di parte resistente, relativa alla natura pubblicistica della società in house e la conseguente sua non assoggettabilità a fallimento.

Accordi prematrimoniali, la pronuncia della Cassazione

Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23713 del 23 dicembre 2012 (Prima Sezione civile, Pres. C. Carnevale, Rel. M. Dogliotti) si pronuncia sulla validità dell’impegno negoziale assunto dai nubendi in caso di “fallimento” del matrimonio, qualificandolo non come accordo prematrimoniale in vista del divorzio, ma come contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell’autonomia negoziale dei coniugi diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma c.c.

Genitore naturale e illecito endofamiliare

corte-di-cassazione

La violazione del complesso dei doveri facenti capo al genitore naturale, cui corrispondono diritti inviolabili e primari della persona del destinatario costituzionalmente garantiti (art. 2 e 30 Cost.), comporta la sussistenza di un illecito civile, trovando l’illecito endofamiliare sanzione non soltanto nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, ma anche nell’obbligo di risarcimento dei danni non patrimoniali, sancito dall’art. 2059 cod. civ.
In particolare, il disinteresse dimostrato verso il figlio dal genitore naturale, manifestatosi per lunghi anni e connotato, quindi, dalla violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, determina un vulnus dalle conseguenze rimarchevoli ed ineliminabili a quei diritti che, scaturendo dal rapporto di filiazione, trovano tutela nella Carta costituzionale e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento.
Né la pronuncia di riconoscimento della paternità naturale o la proposizione della relativa domanda costituiscono presupposti della responsabilità aquiliana scaturente dalla violazione dei doveri inerenti al rapporto di filiazione, in quanto l’obbligo del genitore naturale di concorrere nel mantenimento del figlio sorge con la nascita del medesimo.

Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione (Sezione Prima Civile, Presidente M. G. Luccioli, Relatore P. Campanile), con la sentenza n. 5652 del 10 aprile 2012.

Pacchetto turistico, illegittimo il limite al risarcimento dei danni alla persona

vacanze

Con sentenza n. 75 depositata il 30 marzo 2012, la Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 (Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»), nella parte in cui, limitatamente alla responsabilità per danni alla persona, pone come limite all’obbligo di ristoro dei danni quello indicato dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, ratificata con la legge 27 dicembre 1977, n. 1084 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio – CCV), limite non prefigurato dalla legge delega.

Medici specializzandi, irretroattiva la nuova disciplina della prescrizione

medico

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla applicabilità della nuova disciplina sulla prescrizione introdotta dalla legge di stabilità 2012 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2012 in tema di danno da omesso recepimento delle direttive CEE sui compensi dei medici specializzandi, con la sentenza 1850 del 8 febbraio 2012 (Sezione Lavoro, Presidente F. Miani Canevari – Estensore R. Mancino) ha affermato il principio secondo cui, la norma introdotta dall’art. 4, comma 43, della legge n. 183 del 2011, secondo la quale la prescrizione del diritto al risarcimento del danno soggiace al termine quinquennale ex art. 2947 cod. civ., vale soltanto per i fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore, poiché essa non evidenzia i caratteri della norma interpretativa, idonei a sottrarla al principio di irretroattività; ne consegue che, per i fatti anteriori alla novella, opera la prescrizione decennale, secondo la qualificazione giurisprudenziale nei termini dell’inadempimento contrattuale.

Revoca assegnazione casa familiare, per il rilascio non necessario apposito ordine

Corte di Cassazione

Nell’ambito di un processo di separazione giudiziale dei coniugi, il Tribunale, con la sentenza che definisce il giudizio, revoca l’assegnazione della casa familiare alla moglie, modificando la precedente ordinanza presidenziale che aveva disposto tale assegnazione.

Sorge la questione se la revoca dell’assegnazione – disposta con provvedimento presidenziale o del giudice o, come nel caso di specie, con sentenza – sia o meno titolo idoneo per l’esecuzione, quando non contenga esplicitamente la condanna al rilascio.

La Corte di Cassazione (Sezione Terza Civile, Presidente G. B. Petti, Relatore G. Carluccio), con sentenza n. 1367 del 31 gennaio 2012, risolve la questione affermando il seguente principio di diritto:

la natura speciale del diritto di abitazione della casa familiare, che non esiste senza allontanamento dalla casa familiare di chi non è titolare dello stesso (nel caso dell’attribuzione) e che, quando smette di esistere con la revoca, determina una situazione uguale e contraria in capo a chi lo ha perduto, con conseguente necessario allontanamento dello stesso, consente al provvedimento/sentenza di essere eseguito per adeguare la realtà al decisum, anche se il profilo della condanna non sia esplicitato, proprio perché la condanna è implicita, in quanto connaturale al diritto, sia quando viene attribuito, sia quando viene revocato.

Adsl lenta, la Ne.Me.Sys. del Garante

internet

Tramite l’utilizzo del software Ne.Me.Sys. ogni utente può verificare le prestazioni della propria connessione Internet da postazione fissa. Ne.Me.Sys. è lo strumento ufficiale per le misure di qualità dalla rete fissa.

Sul sito dedicato dell’Agcom è dato ampio risalto alla prima attuazione del Progetto Italiano per misurare e valutare la qualità della connessione Internet. Il software Ne.Me.Sys. (Network Measurement System), spiega l’Autorità Garante, “consente di verificare che i valori misurati sulla singola linea telefonica siano rispondenti a quelli dichiarati e promessi dagli operatori nell’offerta contrattuale da loro sottoscritta. Nel caso in cui l’utente rilevi valori peggiori rispetto a quanto garantito dall’operatore, il risultato di tale misura costituisce prova di inadempienza contrattuale e può essere utilizzato, come strumento di tutela al fine proporre un reclamo per richiedere il ripristino degli standard minimi garantiti e ove non vengano ristabiliti i livelli di qualità contrattuali, il recesso senza penali”.

In realtà, uno degli ostacoli maggiori (talvolta, insormontabili), che gli utenti hanno sinora incontrato in sede di esercizio del diritto di recesso – senza spese – è stato proprio quello di fornire la prova rigorosa del dedotto inadempimento della controparte, il gestore telefonico. Quest’ultimo, tra l’altro, apparentemente uniformandosi alla nuova disciplina introdotta dal c.d. decreto Bersani-bis, pur eliminando l’obbligo di corrispondere penali nei casi di recesso anticipato, ha continuato a richiedere il pagamento di costi, variamente denominati, a prescindere dalla causale del recesso stesso (senza distinguere, cioè, tra recesso giustificato da un disservizio e recesso finalizzato al mero passaggio ad altro operatore): sulla questione, si rimanda a questo post.

Ora, il progetto dell’Agcom sembra, almeno nelle intenzioni, fornire uno strumento concreto (e, soprattutto, gratuito) di prova da utilizzare, all’occorrenza, contro il gestore riottoso o inadempiente: il software si può scaricare qui.

Staremo a vedere.