Tra le sezioni della Corte di Cassazione era sorto un contrasto sulla questione relativa alla deducibilità, dall’indagato ovvero dal difensore, ed entro quale termine, della nullità conseguente al mancato avvertimento al conducente di un veicolo, da sottoporre all’esame alcoolimetrico, della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen.
Le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto, con la sentenza n. 5396 depositata il 5 febbraio 2015, hanno stabilito:
– che la nullità a regime intermedio, derivante dalla violazione dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. per il mancato avvertimento al conducente di un veicolo da sottoporre ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, può essere tempestivamente dedotta fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado, ai sensi degli artt. 180 e 182, comma 2, cod. proc. pen.;
– che, in relazione all’art. 182, comma 2, primo periodo, cod. proc. pen., per “parte” sulla quale grava l’onere di eccepire la nullità di un atto nel caso in cui vi assista non può intendersi mai l’indagato o l’imputato, ma solo il difensore (o il pubblico ministero).